Art. 8

LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

In vigore dal 29 dic 1965
Nei registri di cui al precedente devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia darà quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.
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