Art. 5

LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

In vigore dal 29 dic 1965
Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.
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