Art. 5
LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329
In vigore dal 29 dic 1965
Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329#art-5