Art. 3

LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

In vigore dal 29 dic 1965
I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonchè gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'. Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo . Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonchè quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva dalla proprietà, o dei diritti del locatore, nonchè il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329#art-3

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