Art. 6

LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

In vigore dal 29 dic 1965
Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso. Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'.
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