Art. 9
LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329
In vigore dal 29 dic 1965
A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell', gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.
A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.
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