Art. 14

LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

In vigore dal 29 dic 1965
Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali. Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purchè nei tre esercizi non superi il cento per cento.
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