Art. 8
LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329
In vigore dal 29 dic 1965
Nei registri di cui al precedente devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia darà quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329#art-8