Art. 8

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 11 apr 1971
Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95 L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell' della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma. L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. L'assegno integrativo temporaneo di cui all' del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, è soppresso.
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