Art. 13

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 12 giu 1965
Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell' della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purchè detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo