Art. 13
LEGGE 23 aprile 1965, n. 488
In vigore dal 12 giu 1965
Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell' della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purchè detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.
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