Art. 12
LEGGE 23 aprile 1965, n. 488
In vigore dal 12 giu 1965
Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.
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