Art. 16
LEGGE 23 aprile 1965, n. 488
In vigore dal 12 giu 1965
All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.
All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 aprile 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI - ANDREOTTI DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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