Art. 5

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 11 apr 1971
L' della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato: " A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano, assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48: 000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ".
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