Art. 3

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 11 apr 1971
Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella. A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.
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