Art. 4

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 12 giu 1965
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, nè con il trattamento di incollocabilità previsto dall', nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.
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