Art. 2

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 11 apr 1971
Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra. L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo