Art. 13 · LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

Art. 13

LEGGE 23 aprile 1965, n. 488

In vigore dal 12 giu 1965
Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell' della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purchè detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.
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