Art. 6

LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

In vigore dal 23 set 1964
Direzione dell'impresa mezzadrile Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria. In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.
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