Art. 6
LEGGE 15 settembre 1964, n. 756
In vigore dal 23 set 1964
Direzione dell'impresa mezzadrile
Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione
dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di
rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.
In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di
chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-09-15;756#art-6