Art. 3

LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

In vigore dal 23 set 1964
Divieto di nuovi contratti di mezzadria A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.
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