Art. 7
LEGGE 15 settembre 1964, n. 756
In vigore dal 23 set 1964
Famiglia colonica
La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purchè non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
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