Art. 10
LEGGE 15 settembre 1964, n. 756
In vigore dal 23 set 1964
Quota di riparto spettante al colono
Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.
La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto, degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-09-15;756#art-10