Art. 11

LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

In vigore dal 23 set 1964
Concessioni separate È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso. La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente . Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica. Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere la estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole.
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