Art. 2
LEGGE 15 settembre 1964, n. 756
In vigore dal 23 set 1964
Limiti di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari nè ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.
Storico versioni
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