Art. 1

LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

In vigore dal 23 set 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica danno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Finalità della legge Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge. Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono. Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.
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