Art. 33
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 giu 1964
Il termine di 90 giorni, di cui agli della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente .
La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.
Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente.
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