Art. 30
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 giu 1964
È accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonchè l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei Comuni di cui al precedente a causa della catastrofe del Vajont.
Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabili le disposizioni dell' della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente .
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