Art. 36

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 11 ott 1965
Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente , la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dello indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge. In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi, oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe. Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966 . (1) La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del Comune di residenza del debitore.
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