Art. 35
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 giu 1964
Ferme restando le disposizioni di cui all' della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del Comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.
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