Art. 38

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 9 lug 1966
Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprietà, un contributo entro il limite massimo di lire un milione per le unità immobiliari fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le unità immobiliari fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le unità immobiliari fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le unità immobiliari fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le unità immobiliari di 7 o più vani. Per il computo dei vani si farà riferimento agli accertamenti catastali già determinati ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, trascurando le frazioni di vano. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali. Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse. Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 .
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