Art. 40
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 giu 1964
Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.
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