Art. 27
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 giu 1964
Le intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennità di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all' della legge 4 novembre 1963, n. 1457.
La rateazione non può eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione è subordinata alle seguenti condizioni
1) domanda degli interessati, da presentarsi alle intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati
3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialità economica dei richiedenti.
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