Art. 28

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 29 dic 1970
Nei territori dei Comuni di cui all' della presente legge, e imprese contemplate dagli della legge 1 novembre 1963, n. 1457, nonchè le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono, esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito. (5)
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