Art. 24

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
Le provvidenze previste dagli , terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonchè ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare. Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall' della legge 4 novembre 1963, n. 1457.
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