Art. 20

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 15 dic 1965
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all' della presente legge. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo