Accordo 3

Art. 13

In vigore dal 1 lug 1964
. Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all', la Commissione cura l'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-13

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