Accordo 3
Art. 11
In vigore dal 1 lug 1964
.
1. È istitutito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi
degli Stati membri al quale sono comunicate, per parere, le proposte di finanziamente di cui all', eventualmente accompagnate da un fascicolo preparato dalla Banca.
Il Comitato è presieduto da un Rappresentante della Commissione.
Il Segretariato è assicurato dalla Commissione.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento
interno del Comitato.
Un Rappresentante della Banca assiste ai lavori del Comitato.
2. Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67
voti. Gli Stati membri dispongono rispettivamente di:
Belgio............................ 10 voti Repubblica federale di Germania............... 33 voti Francia........................... 33 voti Italia............................ 14 voti Lussemburgo.......................... 1 voti Paesi Bassi.......................... 9 voti
Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono
sottoposte per decisione alla Commissione.
3. La Commissione, qualora decida di non seguire il parere espresso
dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole del Comitato, può ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2.
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