Accordo 3

Art. 7

In vigore dal 1 lug 1964
. L'importo di cui all' è ripartito come segue: 1. 730 milioni di unità di conto destinati agli Stati associati, di cui: - 666 milioni: fino a concorrenza di 620 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali; - fino a concorrenza di 64 milioni sotto forma di prestiti della Banca 2. 70 milioni di unità di conto destinati ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, di cui: - 64 milioni: fino a concorrenza di 80 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali; - fino a concorrenza di 6 milioni sotto forma di prestiti della Banca.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-7-3

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