Accordo 3
Art. 4
In vigore dal 1 lug 1964
.
Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimità tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori d'oltremare nonché dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.
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