Accordo 3

Art. 10

In vigore dal 1 lug 1964
. Le condizioni della partecipazione della Banca alla gestione dei prestiti a condizioni speciali saranno oggetto di mandati della Comunità alla Banca. Questi mandati sono approvati in base a progetti della Commissione, alle condizioni previste dall'.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-10-2

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