Accordo 3
Art. 7
145 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
L'importo di cui all' è ripartito come segue:
1. 730 milioni di unità di conto destinati agli Stati associati,
di cui:
- 666 milioni: fino a concorrenza di 620 milioni sotto forma di
aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
- fino a concorrenza di 64 milioni sotto forma di prestiti
della Banca
2. 70 milioni di unità di conto destinati ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, di cui:
- 64 milioni: fino a concorrenza di 80 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
- fino a concorrenza di 6 milioni sotto forma di prestiti della
Banca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-7-3