Accordo 3
Art. 18
In vigore dal 1 lug 1964
.
Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di
un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall', in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.
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