Accordo 3

Art. 21

In vigore dal 1 lug 1964
. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Yaoundè, il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maestà il Re dei Beligi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania: W. SCHEEL Per il Presidente della Repubblica Francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: E. SHAUS Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS --------------------------------------------------
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-21

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