Accordo 3
Art. 21
In vigore dal 1 lug 1964
.
Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua
francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Accordo.
FATTO a Yaoundè, il venti luglio millenovecentosessantatre.
Per Sua Maestà il Re dei Beligi:
H. FAYAT
Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
W. SCHEEL
Per il Presidente della Repubblica Francese:
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
E. SHAUS
Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-21