Accordo 3

Art. 20

In vigore dal 1 lug 1964
. Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di "cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso è concluso per la stessa durata della Convenzione.
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