Protocollo

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1964
Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Desiderando stabilire le condizioni d'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione d'Associazione tra la Comunità, Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maestà il Re dei Belgi: S. E. HENRY FATAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri Il Presidente della Repubblica federale di Germania: S. E. WALTER SCHEET, Ministro della Cooperazione economica Il Presidente della Repubblica francese: S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della cooperazione Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: S. E. EUGENE SHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio estero Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri I quali, dopo avere scambiato i loro, pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti . Le importazioni nel Benelux di caffè verde in provenienza dai paesi terzi saranno effettuate alle seguenti condizioni 1) Fino al termine della seconda tappa: dazio doganale del 2 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi; 2) Durante In terza tappa: dazio doganale del per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi; 3) Alla fine del periodo transitorio applicazione della tariffa doganale comune.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-1-6

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