Art. 45
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Riduzione dei limiti di anzianità
Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficerà, per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
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