Art. 42

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Procedura di inquadramento All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.
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