Art. 42
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Procedura di inquadramento
All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.
Storico versioni
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