Art. 40

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Inquadramento del personale non di ruolo Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore presso l'Avvocatura dello Stato che ottenga successivamente l'inquadramento nei ruoli aggiunti sarà inquadrato, anche in soprannumero, e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, prendendo posto dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.
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