Art. 41
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Inquadramento del personale comandato da altre Amministrazioni
Il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno due anni presso l'Avvocatura dello Stato in qualità di comandato, può essere, a domanda, inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli ordinari dell'Avvocatura dello Stato, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nella qualifica e conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.
Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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