Art. 46

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 25 nov 1973
Norme in materia di trattamento economico Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima.
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