Art. 48
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.
Storico versioni
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