Art. 48

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Abrogazione di norme Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284#art-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo